Valutazione di impatto ambientale:
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Per saperne di più
La procedura di VIA è un insieme di:
dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente; dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali; procedure tecnico-amministrative; istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica); sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.
Nella VIA sono valutati e computati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: essere umano, fauna e flora; suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio; beni materiali e patrimonio culturale.
È evidente che, dovendo confrontare in termini monetari benefici e danni apportati da un progetto a questi fattori, un aspetto molto delicato è l'attribuzione di un valore economico ad essi. Per fare un esempio semplificato, nella VIA di una attività molto inquinante andrà dato un valore all'aumento dei posti di lavoro così come al probabile aumento di malattie nei residenti, ed i due valori andranno confrontati.
La VIA nasce alla fine degli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d'America con il nome di environmental impact assessment (E.I.A. - in alcuni casi al posto di Assessment si può trovare Analysis o Statement). L'EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l'ambiente (sia in modo diretto che indiretto), mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenze di determinati interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti.
Il passo avanti viene fatto nel 1969 dagli USA con l'approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.). Questo Atto dispone l'introduzione della VIA, il rafforzamento dell'Environmental Protection Agency (con un ruolo amministrativo di controllo) e dispone l'istituzione del Council on Environmental Quality (con un ruolo consultivo per la presidenza).
Nel 1978 viene approvato il Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del N.E.P.A. che dispone l'obbligo della procedura di VIA per tutti i progetti pubblici o comunque che accedono a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale è predisposto direttamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale ed è prevista l'emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.
Nel 1973, il Canada emana l'Environmental Assessment Review Process, una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale, sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vengono apportate delle modifiche all'impianto legislativo ma, nella sostanza, rimane pressoché invariato: la VIA si applica a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.
Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) "relative à la protection de la nature". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environment, notices d'impact e etudes d'impact. Si pongono le basi per l'introduzione della VIA anche in ambito europeo. E infatti nel 1985, la Comunità Europea emana la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". L'Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alla valutazioni da effettuare sui piani. L'elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare. Le norme che disciplinano la procedura VIA in Italia comprendono:
direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.
d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
l. 22 febbraio 1994, n. 146
direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1996
l. 15 marzo 1997, n. 59
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348
direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
d.P.C.M. 7 marzo 2007
d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
La normativa italiana sulla VIA è particolarmente complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al Codice dell'ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative dell'articolato sulla VIA. Questa complessità normativa è d'ostacolo all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di VIA in Italia.
La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni normative italiane: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening); b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale(scoping); c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l'informazione sulla decisione; h) il monitoraggio ambientale.
Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.
La procedura di verifica preliminare o screening è una procedura tecnico - amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
La procedura di delimitazione del campo d'indagine o scoping è una procedura tecnico - amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo Studio di Impatto Ambientale (in sigla S.I.A.) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto. Normalmente si parte da una proposta di indice dello S.I.A. con una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui si inserisce, descrivendo quindi le tipologie di analisi e i modelli di studio che verranno condotte per determinare i possibili impatti. L'amministrazione esaminatrice approva la proposta di S.I.A. indicando eventuali ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quelli proposti. In ogni caso, l'attivazione di una delimitazione del campo d'indagine non preclude, in fase di procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la richiesta di eventuali integrazioni o approfondimenti anche di tipo analitico.
Il S.I.A. è lo strumento centrale della VIA che fornisce gli elementi tecnici sugli impatti ambientali dell’opera pertinenti a valutare la sua compatibilità con il contesto ambientale. Secondo quanto previsto dalla normativa il S.I.A. si articola in tre “quadri”: Quadro di Riferimento Programmatico, Quadro di Riferimento Progettuale, Quadro di Riferimento Ambientale. Il S.I.A. dovrebbe contenere tra l'altro un quadro delle condizioni del contesto, un confronto degli impatti ambientali prodotti da varie alternative progettuali, la descrizione delle misure previste per mitigare e per monitorare gli impatti ambientali. I contenuti del S.I.A. in genere comprendono indicatori ambientali, carte tematiche, mappe con inserimento del progetto e delle opere ausiliarie, schizzi, foto e restituzioni grafiche del sito ante e post l’intervento stesso. Il S.I.A. normalmente si avvale di diverse tecniche per organizzare le informazioni e gerarchizzare l’esposizione, facendo uso di metodiche di rappresentazione come liste, matrici, diagrammi ecc. Per la redazione dei punti più specialistici del S.I.A. e per valutarne i contenuti vengono normalmente consultati esperti. Le consultazioni del pubblico integrano il giudizio degli esperti per valutare in modo partecipato la compatibilità del progetto in esame. L’autorità competente per la VIA, per garantire la partecipazione dei cittadini può anche richiedere che sia fatta un’inchiesta pubblica, soprattutto per progetti di una certa complessità.
Le decisioni di VIA si basano soprattutto sui contenuti del S.I.A. e delle osservazioni pervenute. Qualora il S.I.A. risulti inadeguato si richiedono integrazioni. Entro i termini predefiniti dalla normativa l’autorità competente si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto presentato. L'eventuale pronuncia favorevole contiene tra l'altro le prescrizioni necessarie per la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente. Le decisioni sulla compatibilità ambientale e le informazioni relative al progetto devono essere diffuse e pubblicate, a cura del proponente, su quotidiani, bollettini e su organi ufficiali delle amministrazioni.
Obiettivi del monitoraggio ambientale sono valutare l’accuratezza delle stime preliminari e assicurarsi che non si verifichino impatti imprevisti. In sostanza il monitoraggio serve per tenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi di vita degli interventi sottoposti a VIA dopo la loro approvazione. Possono essere previste misure di monitoraggio finalizzate alla verifica dei parametri di progetto e degli impatti nel tempo e nello spazio, delle azioni realizzate.
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